I Datori di Lavoro che avevano optato per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e che avevano usufruito dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 626/94, erano tenuti così come indicato nel comma 3 dell’Art. 34 del D.Lgs. 81/2008 ad aggiornarsi entro il 10 Gennaio 2014 con le modalità previste al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni: 16 ore per aziende a rischio “basso”, 32 ore aziende rischio “medio”, 48 ore aziende rischio “alto”. 

Per tutti gli altri Datori di Lavoro RSPP che avevano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 dovranno aggiornarsi entro il 10 Gennaio 2017 con corsi di 6 ore per rischio “basso”, 10 ore rischio “medio”, 14 ore rischio “alto”.

Si ricorda che, ai sensi dell’Allegato 2 all’Art. 34 del D.Lgs. 81/2008, è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di Prevenzione e Protezione solo nei casi:

  • Aziende Artigiane e Industriali fino a 30 Lavoratori
  • Aziende Agricole e Zootecniche fino a 30 Lavoratori
  • Aziende della Pesca fino a 20 Lavoratori
  • Altre Aziende fino a 200 Lavoratori