La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la decisione n. 20862/2014 ha sancito che sono nulle le nomine dei responsabili addetti ai servizi di sicurezza e igiene sul lavoro qualora privi di requisiti.
Nella causa discussa dalla Corte, il ricorrente, in qualità di legale rappresentante di una società, nei precedenti gradi di giudizio veniva condannato poiché:
- risultava aver designato come responsabile della sicurezza una persona priva dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 32 del Dlgs 81/2008;
- non era stata avviata e predisposta la formazione degli addetti designati al primo soccorso;
- erano stati utilizzati macchinari privi di griglia di protezione.
La Cassazione, accertando inoltre che il ricorso veniva presentato da soggetto non in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), eccepiva che nell’istanza di ricorso veniva indicata quale norma di riferimento il d.Lgs 626/94.
I Giudici, invece, dichiaravano non accoglibile il ricorso in quanto promosso da soggetto senza alcun requisito di legittimità e perché la norma di riferimento risultava variata (d.Lgs 81/2008).