La nota riporta una sintesi della normativa sul Primo Soccorso relativamente alla formazione degli addetti:
a) La designazione degli Addetti al Primo Soccorso (APS) è “obbligatoria ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/08;
b) Ai sensi dell’art. 45 Del D.Lgs. 81/08 le caratteristiche minime delle attrezzature di PS, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale);
c) Secondo l’art. 3 del DM 388/03 gli APS sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di PS. La formazione dei lavoratori designati deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
d) Gli allegati del D.M. 388/08 relativi a ‘obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori’ prevedono ‘l’acquisizione di capacità di intervento pratico in caso di:
– tecniche di allertamento del sistema 118
– insufficienza respiratoria acuta
– arresto cardiocircolatorio
– emorragie
– traumi
– sindromi cerebrali acute
– avvelenamenti
e) Nell’art. 3, comma 5 ‘La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico;
f) Nelle ‘Linee Guida Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro – Primi indirizzi applicativi – Seduta Comitato Tecnico in data 10 Gennaio 2005’ si ribadisce che:
– Pag. 7 – I corsi devono prevedere un’istruzione teorica ed una pratica, possono essere tenuti esclusivamente da personale medico in collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Possono essere chiamati a collaborare personale infermieristico ed altro soggetto specializzato, come ad esempio istruttori Basic Life Support (BLS).
– Gli obiettivi didattici dei corsi indicano che la struttura formativa debba dimostrare di possedere tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento della parte pratica (es. manichino).
– Pag. 8 – Al termine del corso a firma di un medico ‘formatore’ deve essere rilasciato un attestato che certifichi la frequenza e l’avvenuta formazione sia relativamente alla parte teorica, sia nel merito dell’esecuzione e dell’apprendimento di quanto previsto per la parte pratica;
– Pag 8 – Le Linee Guida ribadiscono l’importanza della parte pratica quando affermano che per i corsi effettuati antecedentemente la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 388/03, di cui non risulti l’effettuazione della parte pratica, questa va comunque programmata il prima possibile.
Ogni tre anni la formazione deve essere ripetuta, almeno nella sua componente pratica.
Nella nota tecnica dell’Inail è presente un focus sull’acquisizione di competenze relativamente alle tecniche di BLS (Basic Life Support).